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VALORE DI PROVA DEL MODULO CID

valore di prova del modulo CID

 

La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 25468 del 12.11.2020, è tornata ad esprimere il proprio orientamento sul valore di prova del “modulo CID” (o, più propriamente, C.A.I., Constatazione Amichevole dell’Incidente).

Nel caso di specie, tanto il Giudice di Pace, quanto il Tribunale in sede di appello, avevano rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo che il modulo avesse solo valore indiziario. La C.A.I., pertanto, non era stata considerata un elemento istruttorio idoneo ad accertare le modalità di accadimento del sinistro.

Inoltre, il Tribunale aveva valutato la mancata comparizione del responsabile civile a rendere interrogatorio formale come una insufficiente integrazione al predetto modulo di constatazione amichevole.

Al contrario, la Suprema Corte ha chiarito che se il modulo a “doppia firma”, è inviato all’assicuratore prima dell’instaurazione del giudizio, genera una presunzione di legge iuris tantum, superabile soltanto mediante specifica prova contraria (a carico dell’impresa assicurativa).

La disciplina cui la Corte ha fatto riferimento è l’art. 143 co. 2 del Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso“.

Al contrario, il valore di prova del modulo CID – o meglio C.A.I. – sarà solo indiziario, se posto alla conoscenza dell’assicuratore solo una volta iniziato il processo. Il modulo, dunque, non sarà in tal caso idoneo a far insorgere presunzioni di legge.

“Il giudizio”, concludono gli Ermellini, “dev’essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 comma 3 c.p.c. secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.

Avv. Emanuele Parlati