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Interruzione della linea telefonica: è danno non patrimoniale?

L’ipotesi di guasto al telefono o interruzione della linea telefonica costituisce la violazione di un diritto della persona e da essa può discendere un danno non patrimoniale? In proposito si è espressa la Corte di Cassazione con recente pronuncia (QUI il testo integrale).

interruzione della linea telefonica

(foto Denny Müller su Unsplash free)

Con l’Ordinanza n. 17894/2020, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “il guasto al telefono o alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d’alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava un disservizio del gestore telefonico, che aveva provocato l’interruzione della linea telefonica per oltre un anno.

I diritti fondamentali della persona costituiscono senz’altro un “catalogo aperto“, conferma la Corte: sicchè “è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali”.

Tuttavia, affinchè una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto fondamentale della persona” sono infatti necessari due requisiti.

In primo luogo, che il diritto violato riguardi la persona e non il suo patrimonio. La forzosa rinuncia al godimento d’un bene materiale non costituisce lesione d’un diritto “della persona”. Ovviamente, a patto che essa non privi la vittima del godimento di beni “materiali sì, ma essenziali quoad vitam: l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci.

Secondo, che l’esercizio di esso non possa essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano.

Nell’interpretazione della Corte di Cassazione, nessuno dei due requisiti sussiste in ipotesi di inutilizzabilità della linea telefonica.

“L’impedimento all’uso del telefono”, infatti, “non menoma nè la dignità, nè la libertà dell’essere umano, nè costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita”. Tanto meno esso lede la “libertà di comunicare”, poiché “nulla vieterebbe all’interessato di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo)”.

In definitiva, non va confuso “il diritto a comunicare, che ha copertura costituzionale, col diritto a comunicare con un solo e determinato telefono“.

Avv. Emanuele Parlati