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TUTOR: Buone nuove per gli automobilisti in materia di nullità delle multe per mancata taratura periodica dell’apparecchio.
Nel caso di specie, la sentenza d’appello non aveva tenuto conto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., co. VI, nella parte in cui non aveva previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Si ricorda, in particolare, quanto stabilito a tal proposito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 18.06.2015.
Ma non è tutto, in quanto l’automobilista eccepiva l’erroneità della sentenza poiché, nonostante l’eccezione di nullità sollevata dallo stesso per omessa dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico denominato “TUTOR”, la Corte d’appello non ne aveva tenuto conto; la suddetta Corte, infatti, aveva motivato la propria decisione sostenendo che l’automobilista non aveva specificamente contestato e confutato l’allegazione della Amministrazione circa l’effettuazione della taratura “cronologica”.
L’obbligo di verifica periodica deve essere applicato a tutti i dispositivi di accertamento delle infrazioni stradali.
La Suprema Corte, con Ordinanza 9 novembre 2020, n. 24993 ha condiviso le eccezioni dell’automobilista osservando che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. VI C.d.S., tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Nella ipotesi di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, la Corte di Cassazione ha stabilito che in detto caso il Giudice è tenuto ad accertare se dette verifiche siano state o meno effettuate.
Per la Suprema Corte, pertanto, non è risultato idoneo a superare l’applicabilità dell’art. 45 C.d.S. co. VI, l’argomento utilizzato dal Tribunale secondo il quale il ricorrente non avrebbe specificamente contestato l’allegazione dell’Amministrazione circa l’effettuazione della taratura, dovendosi rilevare come sia sufficiente, a detto fine, la contestazione, incombendo sull’Amministrazione la prova dell’effettuazione del periodico controllo.
In virtù del richiamato assunto, la sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio al Tribunale.
Avv. Luca Palmerini