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RICHIESTA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE
Photo by Beatriz Perez Moya on Unsplash

 

Importante ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 22 dicembre 2020, riguardo i limiti del condomino nell’esercizio del suo potere di controllo nei confronti dell’Amministratore, in particolare nella richiesta della documentazione condominiale.

E’ noto che l’art. art. 1713 c.c, disciplina l’obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato.

Da qui discende il diritto dei condomini a prendere visione della documentazione condominiale, esercitando il controllo della gestione che l’amministrazione svolge sull’immobile.

 

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L’Amministratore deve conservare per dieci anni qualsiasi documento per attestare il corretto funzionamento e la sana gestione del complesso condominiale (ad esempio: estratto conto corrente bancario, rendiconti preventivi e consuntivi, le polizze assicurative del fabbricato, anagrafe condominiale, registri con i verbali delle delibere assembleari, etc.).

Ai sensi dell’art. 1129 c.c., l’Amministratore deve permettere ai condomini che ne facciano richiesta la consultazione del registro anagrafico, dei verbali di nomina e revoca dell’amministratore e della contabilità e di estrarre copia dei documenti custoditi, previo rimborso della spesa.

Il potere di controllo da parte del condomino, però, non è senza confini. 

Con l’ordinanza oggetto della presente trattazione, il Tribunale di Roma conferma che l’azione di controllo del condomino rispetto all’operatore dell’Amministratore, trova il suo limite nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa. 

L’interesse del singolo condomino alla buona amministrazione del Condominio non può essere, infatti, di ostacolo all’attività di amministrazione stessa, distogliendo il responsabile dalle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative.

 

Avv. Luca Palmerini