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TABELLE MILLESIMALI: SERVONO LE PROVE

TABELLE MILLESIMALI
TABELLE MILLESIMALI
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Tribunale di Crotone, sentenza del 26 gennaio 2021

Descrizione della vicenda

Con atto di citazione, il signor X conveniva in giudizio il Condominio Caio n. 12 di Crotone, in persona dell’Amministratore pro tempore, per l’ottenimento della revisione delle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale.

Secondo Tizio, infatti, l’ultima revisione delle tabelle effettuata dall’Arch. Y ed approvata dall’assemblea condominiale, fosse del tutto sbagliata.

Secondo la tesi del signor X, l’Architetto aveva attribuito all’unità immobiliare di sua proprietà, millesimi maggiori rispetto a quelli reali.

Sosteneva, a tal proposito, l’attore che l’Arch. Y, avesse annesso al giardino pertinenziale un terreno e due magazzini, non rientranti tra i beni condominiali.

Il Condominio si costituiva in giudizio, evidenziando che la revisione delle tabelle millesimali operata dall’Arch. Y era stata chiesta dall’assemblea condominiale per operare un adeguamento delle stesse alle mutate condizioni dell’edificio.

Il Condominio, pertanto, chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda avversaria, deducendo l’infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa avanzata. 

Il Tribunale, dopo l’istruzione probatoria, faceva precisare le conclusioni alle parti ed emetteva la sentenza ai sensi dell’art. 281 series c.p.c..

CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MANUTENZIONE DELLA FACCIATA CONDOMINIALE

 

NOMINA AMMINISTRATORE E FORMAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI

 

Le decisione del Tribunale

Secondo il Tribunale di Crotone, la domanda proposta dal signor X non merita accoglimento.

E’ noto che i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini ed il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell’edificio, vanno individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento e la tabella che li esprime è soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, afferenti a) alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, ovvero b) a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. 

E’, pertanto, evidente che il diritto di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è condizionato dall’esistenza di uno od entrambi i presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. cod. civ.

Per il Tribunale,  la ricorrenza delle suddette condizioni va dimostrata da chi domanda la revisione delle tabelle, in base alla regola generale del riparto dell’onere probatorio e, quantomeno, con riferimento agli errori obiettivamente verificabili (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 25790 del 14.12.2016). 

Nel caso oggetto del presente commento, l’attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto non aveva provato che le tabelle millesimali revisionate dall’Arch. Mevio fossero conseguenza di un errore ai sensi  dall’art. 69 n. 2 c.c..

Il Tribunale di Crotone ha, quindi, dichiarato infondata la domanda formulata da Tizio, condannandolo alle spese legali.

Avv. Luca Palmerini