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CONTO CORRENTE UNICO PER GESTIRE PIU’ CONDOMINII? POTREBBE CONFIGURARSI IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

 

CONTO CORRENTE UNICO PER GESTIRE PIU’ CONDOMINII? POTREBBE CONFIGURARSI IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

Confermata la condanna per appropriazione indebita continuata commessa da un Amministratore ai danni di due Condominii ed avente ad oggetto somme di danaro in suo possesso.  

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19519/2020, ha stabilito che l’Amministratore di più Condominii che, senza espressa autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli enti di gestione su un unico conto corrente di gestione a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita.

Il suddetto Amministratore sarà tenuto, pertanto, a rispondere del reato di cui all’art. 646 c.p. a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell’Amministratore medesimo oppure ad esigenze dei Condominii amministrati, atteso che tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento.

Nel caso di specie, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un Amministratore condannato – in sede di merito – per appropriazione indebita continuata commessa ai danni di due condomini ed avente ad oggetto somme di danaro in suo possesso confluite in un unico conto corrente a lui intestato.  

L’Amministratore imputato decideva di ricorrere per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione dell’art. 646 c.p., deducendo di aver usato modalità non ortodosse nella gestione dei conti dei vari condomini e del proprio conto personale, creando una confusione tra poste riferibili ad uno o ad altro Condominio, senza, però, appropriarsi di alcunché, in quanto da una visione di insieme sarebbe emerso che egli aveva tenuto una “gestione contabile unica” ed avrebbe legalmente operato.

Ciononostante, i Giudici di legittimità hanno ritenuto di rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato, in quanto

  • le argomentazioni difensive risultavano eccentriche rispetto alla decisione impugnata nella parte in cui, con accertamento di merito – non riesaminabile in sede di legittimità, la Corte di appello aveva affermato che era emerso il dato oggettivo che consistenti somme erano state versate dai conti intestati ai Condominii parti offese sul conto personale dell’imputato;
  • che tali somme andavano ben al di là delle sue spettanze per il lavoro svolto;
  • che le stesse non erano state restituite se non in minima parte e che erano residuate al termine della gestione dell’imputato consistenti esposizioni debitorie dello stesso nei confronti dei Condominii.

Ad ogni modo, l’asserita regolarità gestionale da parte dell’Amministratore imputato – che avrebbe avuto solo il difetto della confusione – non escluderebbe, comunque, il reato di appropriazione indebita.

Avv. Luca Palmerini

 

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