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MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO NELLA COMUNIONE

comunione
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Deve considerarsi del tutto legittima la norma contenuta in un regolamento della comunione che prevede una procedura deliberativa scritta fondata sul meccanismo del silenzio-assenso. Ciò posto, è necessario che venga garantito al singolo comunista di avere esatta cognizione particolareggiata degli argomenti che verranno trattati in assemblea.

Questo ha stabilito la sentenza del 30 Aprile 2021, n. 780 emessa dal Tribunale di Venezia.

VICENDA GIUDIZIARIA

La sentenza in questione trova la propria origine dall’atto di citazione con il quale parte attrice conveniva in giudizio la comunione A, chiedendo al Tribunale di Venezia di dichiarare la nullità oppure l’annullamento delle delibere assunte dalla predetta comunione nelle assemblee tenutesi in data 11 e 13 Aprile 2019. 

In particolare, parte attrice deduceva di non aver mai ricevuto la convocazione per l’assemblea indetta per i giorni 11 e 13 Aprile 2019.

Inoltre, l’attrice deduceva che, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1136, co. VI c.c. e 66 disp. att. c.c., le suddette delibere dovevano considerarsi annullabili poiché  approvate in difetto di convocazione e, in ogni caso, con il meccanismo del silenzio-assenso.

Detto meccanismo, seppur previsto nel regolamento della comunione, nel caso di specie risulterebbe del tutto illegittimo, poiché trattasi di delibere con oggetto multiplo e complesso. 

Secondo l’attrice sarebbe, di conseguenza, del tutto illegittima la richiesta di pagamento per oltre € 6.000,00 formulata dall’Amministratore della comunione all’attrice medesima, in quanto fondata sui provvedimenti impugnati. 

Costituendosi in giudizio, la comunione eccepiva l’avvenuta regolare convocazione dell’attrice per le assemblee rispettivamente del 11 e del 13 Aprile 2019 e, comunque, la completa ininfluenza di detta circostanza ai fini della validità delle delibere impugnate, nonché la legittima applicazione del criterio del silenzio-assenso per l’approvazione delle stesse. 

La comunione chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di € 6.677,00 a titolo di oneri condominiali rimasti impagati dalla predetta, così come risultanti dalle delibere impugnate. 

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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale veneziano ha ritenuto infondata la domanda attorea su presupposto che, relativamente al dedotto mancato ricevimento della convocazione assembleare, in giudizio si è potuta dimostrare la prova dell’avvenuta convocazione dell’attrice. 

La comunione convenuta aveva, infatti, prodotto in giudizio la  racc.ta  con ricevuta di ritorno inviata all’attrice e restituita con la dicitura “rifiutato”. Da detta dicitura si è potuto dedurre che la persona destinataria dell’invio o la persona abilitata a ricevere la comunicazione, è stata reperita all’indirizzo indicato. 

E’ emerso, quindi, che la comunicazione della convocazione assembleare sia giuridicamente entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c. e, di conseguenza, detta comunicazione era da ritenere del tutto valida. 

Riguardo il secondo motivo di impugnazione, l’art. 9 del regolamento della Comunione stabiliva che, atteso l’elevato numero dei multiproprietari e la dispersione geografica degli stessi, che rende problematica la valida costituzione delle assemblee, le deliberazioni dei multiproprietari, vengono assunte per iscritto con procedure che consentano ai multiproprietari medesimi di esprimere il proprio parere sulle questioni sottoposte dall’Amministratore, precisandosi che la mancata risposta alla proposta scritta formulata dall’amministratore sugli argomenti già all’o.d.g. costituisce approvazione della stessa. 

Il Tribunale di Venezia ha stabilito che dal richiamato regolamento della comunione non si evinceva alcun limite all’adozione della procedura deliberativa scritta, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, a seconda della tipologia di decisione da adottare e/o della complessità della stessa.

Il Tribunale di Venezia ha stabilito, inoltre, che nel caso in esame l’ordine del giorno fosse stato sufficientemente determinato e particolareggiato.

Secondo il detto organo giudicante, nell’avviso di convocazione erano stati puntualmente indicati tutti gli 11 punti sottoposti alla decisione dei multiproprietari, supportati dai relativi allegati che analiticamente suddividevano le spese da imputare a ciascuno.

Dall’accertata validità delle delibere impugnate discende la legittimità della richiesta di pagamento, fondata sulle stesse, formulata all’attrice dall’Amministratore.

Sulla base di tutte le illustrate ragioni, il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande attoree ed ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla comunione.

Il Tribunale veneziano ha, altresì, condannando parte attrice al pagamento, in favore della Comunione stessa, della somma di € 6.677,00 a titolo di oneri condominiali rimasti impagati, così come risultanti dalle delibere impugnate, oltre alle spese legali ed agli interessi al tasso legale.

Avv. Luca Palmerini