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DEROGABILE LA DISTANZA MINIMA TRA LE COSTRUZIONI

derogabile la distanza minima tra le costruzioni

E’ derogabile la distanza minima tra le costruzioni di cui all’art. 873 c.c., nel caso in cui sia costituita una c.d. “servitù per destinazione del padre di famiglia“.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza 8 febbraio 2022 n. 3939.

 

derogabile la distanza minima tra le costruzioni

(Foto Maria Orlova su Pexels)

Rammentiamo, preliminarmente, che la disciplina codicistica prevede che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore“.

Ma quando è possibile derogare a tale limiti minimi?

 

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cos’E’ la servitu’ per destinazione del buon padre di famiglia

E’ necessario approfondire questo ulteriore istituto giuridico. A norma dell’art. 1062 c.c., si ha destinazione del padre di famiglia ha luogo quando “due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario” il quale “ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù“.

E’ possibile, dunque, che le distanze tra le costruzioni poste ai margini dei due fondi – originariamente facenti parte di un fondo unico – non coincidano con quelle minime di legge.

Proprio questo è il caso su cui la Corte di Cassazione è oggi intervenuta. Il ricorrente, infatti, aveva richiesto l’arretramento, fino al rispetto della distanza di cui all’articolo 873 c.c., del muro di contenimento del giardino di pertinenza del fondo di proprietà della controparte.

Il ricorso è stato rigettato, in quanto sono state ritenute derogabili le distanze minime tra le costruzioni se sussiste l’ipotesi di cui all’art. 1062 c.c..

ordinanza n. 3939 dell’8 febbraio 2022

“In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali” (cosi’ in motivazione Cass. 22.2.2010, n. 4240. Cfr. altresi’ Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n. 3979; Cass. (ord.) 19.1.2017, n. 1395).”

Non vi è, oltretutto, non vi è motivo alcuno per distinguere la servitù acquistata per usucapione dalla servitu’ acquistata per destinazione del padre di famiglia.

Ciò non implica, tuttavia, che non sussista l’obbligo di risarcire il danno al proprietario del fondo danneggiato dalla deroga in questione.

“La lesione del diritto di proprietà, conseguente all’esercizio abusivo di una servitu’ di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attivita’ probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell’art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell’immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta”.

Avv. Emanuele Parlati