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LA CASA ACQUISTATA CON IL DENARO DEI FIDANZATI, VA RESTITUITA SE IL MATRIMONIO NON VA IN PORTO?

denaro dei fidanzati

L’acquisto di un immobile con il denaro dei fidanzati, nel caso in cui poi il matrimonio non si celebri, comporta l’obbligo di restituzione?

La risposta è affermativa, stando all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29980 del 25.10.2021.

 

denaro dei fidanzati(foto di Sergey Mikheev su Unsplash free)

La questione affrontata dalla Suprema Corte verte su un punto focale: la donazione immobiliare, diretta o indiretta, rientra tra i doni del promittente di cui all’art. 80 del Codice Civile?

E’ questione di non poco conto. La suddetta norma, infatti, prevede che il promittente “può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”.

Nel caso specifico, il fidanzato, a seguito del matrimonio, aveva chiesto la revoca dell’atto di acquisto con cui la fidanzata, poi non divenuta moglie, aveva acquistato un immobile.

L’oggetto del dibattito è ancorato alla questione della natura giuridica dei doni prenuziali, in funzione della loro possibile assimilazione alle donazioni obnuziali e alle liberalità d’uso.

l’ordinanza

L’orientamento della Corte di Cassazione esclude entrambi i predetti accostamenti.

La donazione, seppure indiretta, durante il fidanzamento non può essere accostata alla donazione obnuziale (che per sua natura si perfeziona solo con l’avveramento della condizione, cioè il matrimonio). Allo stesso modo, non la si può interpretare, in maniera ritenuta troppo restrittiva, a una semplice “liberalità”.

Al contrario, le donazioni pre-matrimoniali costituiscono appunto – vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal Codice.

Dunque, il mancato verificarsi del matrimonio rende restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto. Tra di essi, secondo la Corte, anche il denaro dei fidanzati utilizzato per l’acquisto di un immobile.

Ai fini dell’azione restitutoria, comunque occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”. Essi devono perciò giustificarsi “per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo”.

L’attribuzione patrimoniale al donatario, pertanto, verrà meno. Ciò non inciderà, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante il quale, per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Avv. Emanuele Parlati