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TELEFONIA: VIETATO IL RECUPERO DEL CONSENSO DEI DATI PERSONALI

consenso dei dati personali

Sono vietate le comunicazioni telefoniche volte ad recuperare il consenso dei dati personali dei clienti che, in precedenza, hanno escluso di voler essere contattati. E’ quanto ha stabiito la Corte di Cassazione con Ordinanza 26 aprile 2021, n. 11019 (QUI il testo integrale).

 

consenso dei dati personali

(Foto di Maxim Yliahov su Unsplash Free)

Nel caso specifico, numerosi utenti, pur avendo espressamente negato il consenso,  avevano ricevuto telefonate di tal genere da fornitori di servizi che operavano nell’interesse di Telecom. La compagnia, infatti, aveva conservato, nei propri database i dati di cinque milioni di ex clienti che non avevano fornito il consenso dei dati personali.

la sentenza della suprema corte

Con la propria ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del 2017 del Tribunale di Milano.

E’ stata infatti confutata la tesi secondo cui l’attività, consistita in telefonate volte al recupero dei consensi già negati, non rientrava nella definizione  di “comunicazione commerciale” di cui all’art. 7, comma 4, del codice del Consumo (oggi abrogato).

Infatti, afferma la Cassazione, “una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una “comunicazione commerciale”.

“La finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento non può non concorrere a qualificare il trattamento stesso, ragione per cui il trattamento dei dati dell’interessato per chiedere il consenso per fini di marketing è esso stesso un trattamento per finalità di marketing.

Si tratta pur sempre, dunque, di attività promozionale,  finalizzata ad ottenere il consenso per “fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

La finalità della chiamata telefonica è, in effetti, pur sempre quella di effettuare proposte commerciali. E ciò a prescindere dal fatto che con la stessa telefonata si effettui o meno anche una vendita di beni o servizi.

Non rispetta dunque la volontà degli utenti il contattato per fini commerciali che avevano negato il proprio consenso, al fine di provocare un “ripensamento”.

Avv. Emanuele Parlati