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FINANZIAMENTO E POLIZZE ASSICURATIVE

contratto di finanziamento
contratto di finanziamento
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Capita di sovente che, nel momento in cui l’istituto di credito concede il finanziamento al mutuatario, venga richiesto a quest’ultimo di sottoscrivere una o più polizze assicurative. 

A questo punto sorge spontanea la seguente domanda: le spese per le polizze assicurative devono essere contabilizzate al fine di determinare se il tasso degli interessi applicato supera o meno il tasso soglia usurario?

A rispondere alla suddetta domanda ci ha pensato la Corte di Cassazione, da ultimo, con l’ordinanza n. 22465 pubblicata il 6 Agosto 2021 che ci apprestiamo a descrivere.

Nel caso di specie, il soggetto richiedente aveva sottoscritto con una società finanziaria un contratto di finanziamento con contestuale sottoscrizione anche di due polizze assicurative.

Il richiedente mutuatario conveniva in giudizio dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Macerata la società finanziaria, in quanto riteneva usurari gli interessi applicati da quest’ultima.

Nel proprio atto di citazione, il soggetto attore chiedeva al Giudice di Pace di condannare la suddetta società finanziatrice alla restituzione in proprio favore delle somme versate in eccesso.

Il Giudice di Pace di Macerata, riteneva fondata la richiesta dell’attore e, pertanto, accoglieva totalmente la propria domanda, condannando la società finanziaria alla restituzione in favore dell’attore stesso delle somme versate in eccesso.

In particolare, il Giudice di Pace riteneva che nella determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. T.A.E.G.) dovessero essere inglobate due polizze assicurative che erano state sottoscritte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento e che il tasso soglia usura nel caso di specie era stato superato.

La società finanziaria appellava la richiamata sentenza dinanzi al Tribunale Ordinario di Macerata; il quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla finanziaria medesima, stabilendo che l’appellato (ossia il soggetto che aveva sottoscritto il contratto di finanziamento e le due polizze assicurative, non aveva assolto all’onere probatorio di provare il diritto azionato mediante la produzione dei documenti relativi alle due polizze assicurative.

La vicenda veniva, poi, sottoposta alla disamina della Corte di Cassazione dall’originario attore il quale con il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815 c.c. e 2697 c.c., 116 c.p.c. e 644 c.p.. 

RIMBORSO DEI COSTI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO

Secondo, infatti, il ricorrente la decisione del giudice d’appello era errata poiché non aveva tenuto conto, nelle motivazioni della sentenza, dell’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui sussiste una presunzione di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione contestualmente stipulato.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso ribadendo il principio, al quale il Tribunale di rinvio dovrà attenersi nel nuovo esame della controversia, secondo cui “ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.

Avv. Luca Palmerini