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FIRMA FALSA SUL CONTRATTO DI FORNITURA: I PAGAMENTI SONO DOVUTI?

firma falsa sul contratto di fornitura

Nel caso in cui sia stata apposta, dall’agente incaricato dalla società erogatrice, una firma falsa sul contratto di fornitura di energia o gas, il consumatore è tenuto al pagamento? La questione è stata oggetto della recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 261 del 12.01.2021 (QUI il testo integrale).

 

firma falsa sul contratto di fornitura

(Foto Kunnasberg su Pixabay free)

il caso

Un consumatore si era rivolto al Giudice di Pace chiedendo la declaratoria di nullità di un contratto di fornitura di energia elettrica e gas,  stante la falsificazione, operata dall’agente negli scritti contrattuali, della sua sottoscrizione.

In primo grado, il Giudice di pace aveva accolto la domanda, stabilendo che nulla fosse dovuto dall’utente per la fornitura ricevuta, suo malgrado, dalla società. In sede di appello, tuttavia, la decisione era stata riformata, avendo peraltro il Tribunale un indebito arricchimento da parte dell’utente.

l’ordinanza della cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del consumatore.

I Giudici della Suprema Corte hanno fatto riferimento alla ratio della norma di cui all’art. 57 del Codice del consumo (D.LGs. 206/2005), ratio “chiaramente norma volta a tutelare il consumatore e ad esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE sulle pratiche sleali e ingannevoli (v. direttive 1997/7/CE, 2002/65/CE e 2005/29/CE)”.

Se è pur vero che il consumatore abbia comunque tratto vantaggio dalla fornitura non richiesta o – come nel caso all’esame – addirittura imposta, tenuto conto delle peculiari modalita’ di erogazione della fornitura in questione, in base ad un contratto con sottoscrizione falsificata, tuttavia deve ritenersi che il legislatore abbia inteso far prevalere gli interessi della parte debole del contratto a discapito di professionista che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura.”

Pertanto, il contratto illecito in questione è ascrivibile comunque alla società fornitrice.  Alla luce della interpretazione data dellart. 57 citato, dunque, in caso di firma falsa sul contratto di fornitura, non spetta all’erogatrice alcun pagamento, neppure a titolo di indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso al riguardo.

Avv. Emanuele Parlati