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Sinistri avvenuti su strade private: estesa la copertura RC auto

sinistri avvenuti su strade private

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate in merito alla copertura assicurativa RC auto nel caso di sinistri avvenuti su strade private.

Con la Sentenza n. 21983 del 30/07/2021, infatti, la Corte ha stabilito che “la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

 

sinistri avvenuti su strade private

(Foto Kaique Rocha su Pexels free)

La pronuncia in esame costituisce una definitiva innovazione rispetto alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte.

Ricordiamo che l’articolo 122 Codice delle Assicurazioni Private prevede che “i veicoli a motore […] non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi“. L’orientamento precedente della giurisprudenza di legittimità, portava a ritenere che detta norma non fosse estendibile alle strade “non aperte” al pubblico transito.

Questa interpretazione, tuttavia, faceva sorgere un contrasto con il diritto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Giustizia Comunitaria, infatti, estende la nozione di “circolazione di veicoli” a qualunque uso di un veicolo, con esclusione dei utilizzi diversi dal trasporto.

ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA PER INVASIONE DI CORSIA

il caso

La vicenda cui si riferisce la sentenza della Corte di Cassazione in esame, origina da un grave incidente verificatosi in un cortile privato.

Ritenuto che la copertura assicurativa non operasse per i sinistri avvenuti su strade private, la Corte di Appello perciò aveva rigettato la domanda  nei confronti dell’istituto assicuratore.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia cassato la pronuncia, rinviandola alla Corte di merito.

Secondo gli Ermellini, l’articolo 122 CdA “va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; 20 giugno 2019 in causa C-100/2018″.

Per l’operatività della garanzia per la r.c.a., sostiene dunque la Cassazione, è necessario “il mantenimento da parte del veicolo […] delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale”.

Risulta, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

Dunque, ogni qual volta il veicolo possa essere utilizzato secondo le sue caratteristiche essenziali, non vi è motivo di escludere l’operatività dell’art. 122 CdA, con conseguente obbligazione dell’impresa assicuratrice. E ciò “a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa collocazione – numero determinato di persone aventi titolo”.

Unica eccezione alla suddetta estensione, dunque, si verifica ogni qual volta il veicolo è adibito a finalità diverse da quelle del trasporto. Ad esempio, una macchina “da lavoro”.

Avv. Emanuele Parlati