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PEDONE INVESTITO FUORI DALLE STRISCE: E’ CONCORSO DI COLPA

Pedone investito fuori dalle strisce

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6514 del 9 marzo 2021 (QUI il testo), ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale era stata riconosciuta la colpa concorrente del pedone investito fuori dalle strisce pedonali.

 

Pedone investito fuori dalle strisce

(Foto Aditya Chinchure su Unsplash Free)

Ricordiamo, in primo luogo, che i pedoni hanno degli obblighi specifici nell’ambito della circolazione stradale, indicati nell’art 190 del Codice della Strada.

In particolare, “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu’ di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se’ o per altri.

Non solo: la violazione di tali obblighi di comportamento è sanzionabile con multa a carico del pedone.

Ma ciò è di per sé sufficiente per ravvisare una responsabilità, sia essa esclusiva o concorrente, a carico del pedone investito fuori dalle strisce pedonali?

la sentenza della corte di cassazione

L’art. 2054 c.c., comma 1, come già ricordato dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata, pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di colpa, suscettibile di prova contraria. Per escludere la propria responsabilità, pertanto, il conducente deve provare  di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno.”

Pertanto, al conducente si impone la non semplice prova dell’invisibilità, imprevedibilità e inevitabilità del rischio causato della manovra del pedone. E non incide, da questo punto di vista, il fatto che questi si trovasse o meno ad attraversare lontano dall’attraversamento pedonale. E’ infatti il conducente a dover “prevenire” le altrui condotte imprudenti, moderando la velocità e aumentando il proprio grado di attenzione.

Per addivenire all’eventuale ripartizione delle responsabilità, dunque, è necessario che il Giudice proceda ad una piena ed esaustiva comparazione delle colpe.

Ed è quanto ha provveduto a fare la Corte di Appello di Roma, con la pronuncia in seguito confermata dagli Ermellini.

E’ apparsa in primo luogo evidente la non prudente valutazione da parte del conducente dell’autocarro investitore. Questi, come risultava per atti, aveva infatti omesso di verificare se lo specchietto retrovisore di sinistra gli “schermasse”, in qualche modo, la presenza di pedoni o di altri ostacoli fissi. 

Tuttavia, il contributo del pedone, soggetto anziano e purtroppo deceduto a causa dell’investimento, è apparso a sua volta determinante.

E’ stato acclarato infatti che, “in violazione della regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza”, lo sfortunato pedone “attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all’istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l’effetto di attenuare la responsabilità del primo”.

Pertanto, valutando la condotta colposa da parte del soggetto danneggiato ex art. 1227 c.c., la Suprema Corte ha confermato la condanna del conducente su base concorsuale.

Avv. Emanuele Parlati