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FURTO SUBITO IN ALBERGO: RISPONDE L’ALBERGATORE

Furto subito in albergo

Una turista subisce il furto della borsetta mentre fa colazione nell’albergo in cui soggiorna. L’albergatore risponde per il furto subito in albergo dai propri clienti?

 

Furto subito in albergo

(Foto Jaroslaw Igras su Pixabay free)

Per scoprirlo, esaminiamo la normativa in materia.

La responsabilità “ex recepto” dell’albergatore, per il deterioramento, la distruzione o il furto subito in albergo delle cose portate dal cliente, discende dall’art. 1783 c.c..

Sono, tra le altre, considerate “cose” portate in albergo, “…1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio.”

Si tratta di una responsabilità derivante dal contratto di albergo, che insorge unicamente dopo il perfezionamento dello stesso. Naturalmente essa conosce alcune limitazioni, individuate dall’art. 1785 c.c.. L’albergatore, infatti, “non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore“.

il caso

L’ipotesi in esame riguarda il caso di una coppia brasiliana in vacanza a Milano che pernottava in un hotel in città. Mentre i due ospiti facevano colazione all’interno dell’apposita sala della struttura, degli ignoti riuscivano a sottrarre la borsetta della signora.

Già condannato nei precedenti due gradi di giudizio, l’albergatore ricorreva per cassazione, chiedendo che venisse dichiarata la colpa del cliente ovvero la forza maggiore ex art. 1785 c.c..

La Suprema Corte, con sentenza della II Sezione Civile, 28 aprile 2021 n. 1193 (QUI il testo integrale), rigettava il ricorso. “La valutazione in ordine alla applicabilità al caso concreto delle limitazioni previste dall’art. 1785 cod. civ., ovvero della colpa del cliente”, infatti, “costituisce apprezzamento […] non sindacabile in sede di legittimità”.

Respinto anche il motivo concernente la liquidazione equitativa del danno. Gli Ermellini, infatti, statuivano che la Corte di Appello, rilevata la difficoltà per la turista straniera di dimostrare il contenuto della borsa, ha proceduto alla liquidazione equitativa facendo ricorso ad una serie di valutazioni di comune esperienza, e tenendo conto dei dati oggettivi acquisiti al processo, come il prelievo di 6.500 euro effettuato dieci giorni prima del furto della borsa, nella quale erano custoditi un telefono cellulare ed una macchina fotografica, nonché del contesto di riferimento (coppia di cittadini stranieri in vacanza in Europa).

Avv. Emanuele Parlati