
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 9760 dell’11 marzo 2021 (QUI il testo) ha confermato la condanna per omicidio stradale a carico del conducente che, guidando sotto l’effetto di alcool e droga, ha causato la morte del passeggero privo di cinture di sicurezza.
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il caso
L’imputato era stato condannato dalla Corte di Appello ex art. 589 bis c.p. per aver cagionato il decesso della propria trasportata, guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche e a seguito del pregresso uso di cocaina.
Contro la sentenza l’imputato promuoveva ricorso finalizzato all’assoluzione. Il giudice di appello, a suo dire, non aveva considerato, come concausa della morte, il fatto che la trasportata non indossasse le cinture di sicurezza.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
La Cassazione ha infatti osservato che la Corte di Appello aveva, al contrario, riconosciuto “la sussistenza di una condotta omissiva imprudente della passeggera – sottrattasi all’utilizzo delle cinture di sicurezza – tale da giustificare l’applicazione dell’attenuante prevista dal settimo comma dell’art. 589 bis c.p., che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.“
Tuttavia, il comportamento pur colposo della persona offesa non può di per sè escludere il nesso di causalità tra la condotta penalmente rilevante del conducente e la fattispecie di reato in questione.
Infatti, “il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia (Sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003)”.
Il conducente risponderà dunque di omicidio stradale – sia pure in misura attenuata – in caso di morte del passeggero privo di cinture di sicurezza, considerate “le plurime violazioni di regole cautelari e specifiche, pacificamente verificatisi e non contestate, commesse dall’imputato, eziologicamente decisive nel determinismo causale del sinistro e dell’evento letale (guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti, velocità elevata).”
Avv. Emanuele Parlati