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IL CONDOMINIO PUO’ CONSIDERARSI CONSUMATORE?

Un Condominio puo’ considerarsi consumatore a norma di legge?

condominio può considerarsi consumatore

Come è noto, la qualifica di “consumatore”, in base alla normativa di cui al D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), comporta dei vantaggi in capo al soggetto che ne beneficia, in particolare, con riferimento alle garanzie contrattuali.

Il consumatore, infatti, è posto al riparo dalle c.d. clausole vessatorie. Egli è inoltre maggiormente tutelato in merito agli obblighi di trasparenza imposti al contraente “forte”, ai vizi del bene o servizio acquistato e in fase di recesso contrattuale.

La tesi iniziale della Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 novembre 2001, Cape e Idealservice MN RE) era che la nozione di consumatore non potesse prescindere dalla natura di persona fisica del soggetto giuridico interessato.

Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale di Milano (giudice remittente) si interrogava sulla possibilità di considerare un condominio di diritto italiano come consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, e quindi di annullare d’ufficio una clausola ritenuta vessatoria – che prevedeva il pagamento di interessi moratori su un debito scaduto.

Precedentemente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, pur qualificando i Condomini come “soggetti giuridici autonomi”, aveva ritenuto che le norme a tutela dei consumatori fossero applicabili anche ai contratti stipulati tra l’amministratore di condominio e un professionista, dato che l’amministratore agirebbe per conto dei condòmini, i quali soltanto sarebbero consumatori.

A tale quesito, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19 ha fornito risposta positiva.

Pur essendo infatti  indiscutibile che, per l’ordinamento italiano, il Condominio è una persona giuridica e non fisica come richiesto dall’art. 2 della direttiva, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 4, TFUE, gli Stati possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che siano compatibili con i trattati.

In ragione di ciò, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che “l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

Dunque, secondo la giurisprudenza comunitaria, il Condominio può considerarsi Consumatore, con tutte le conseguenze giuriciche che ne derivano.

Avv. Emanuele Parlati

(Foto: StockSnap su Pixabay Free)