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Conversione del pignoramento: Cassazione Ord. 411/20

Conversione del pignoramento

La conversione del pignoramento è un rimedio fornito al debitore dalla normativa di cui all’art 495 c.p.c..

Esso stabilisce che “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione” (dei beni pignorati) “il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti“.

A pena di inammissibilità, all’istanza va accompagnato il deposito, in Cancelleria, di “una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti“.

Mediante lo spontaneo pagamento dei crediti formalmente ammessi al procedimento esecutivo, dunque, il debitore può liberare i beni pignorati dal vincolo pregiudizievole del pignoramento.

Sempre l’art. 495 c.p.c., al comma 3, dispone che “la somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal Giudice dell’Esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione”.

Cosa accade, però, ai crediti per i quali si è intervenuti successivamente all’istanza di conversione del pignoramento, ma prima dell’emissione del provvedimento del giudice di cui all’art. 495 comma 3 c.p.c.?

A tale quesito, ha fornito risposta la Corte di Cassazione, con la propria ordinanza n. 411 del 2020.

La Suprema Corte ha infatti statuito che,“nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza fino all’udienza in cui il giudice provvede (o si riserva di provvedere sulla stessa) con l’ordinanza di cui all’art. 495 terzo comma c.p.c.”

Gli interventi successivi all’istanza di conversione, naturalmente, non hanno incidenza sull’ammontare del deposito ex art. 495 comma 2 c.p.c..

La Corte ha chiarito infatti chiarito che l’intervento nel processo esecutivo, effettuato successivamente all’istanza di conversione, non incide ex post sull’ammissibilità della domanda.

L’importo della cauzione deve essere, dunque, quantificato tenendo conto dei crediti insinuati nella procedura esecutiva fino al momento della presentazione dell’istanza.

Avv. Emanuele Parlati

(foto Viktoria Sammali da Pixabay)