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Il pignoramento della pensione di reversibilità

pignoramento della pensione di reversibilità

Tra i crediti più sovente soggetti a procedura di espropriazione presso terzi, vi è certamente la pensione. Ma è possibile procedere al pignoramento della pensione di reversibilità?

Partiamo col dire che la pensione è certamente pignorabile, secondo i limiti fissati dal D.L. 83/2015, che ha modificato art. 545 c.p.c..

In base a tale riforma, è stabilito che le somme dovute a titolo di pensione, se non ancora accreditate, non possono essere pignorate per la parte corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

Sarà dunque pignorabile presso l’INPS la parte eccedente questo ammontare.

Se non ancora accreditate in favore dell’avente diritto, tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto.

In caso di pensione già accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore, se l’accredito è avvenuto in data anteriore al pignoramento, le somme pignorabili sono quelle eccedenti al triplo dell’assegno sociale.

Veniamo, ora, alla pensione di reversibilità, che – a determinate condizioni – spetta ai parenti superstiti di un assicurato o pensionato iscritto in una delle gestioni dell’INPS, al decesso di quest’ultimo.

E’ possibile procedere anche al pignoramento della pensione di reversibilità, con le stesse modalità previste per la pensione diretta. Detto credito, infatti, non rientra tra l’elenco tassativo dei crediti non pignorabili, riportato sempre all’art 545 c.p.c..

Va però tenuto conto che la pensione di reversibilità non ha natura successoria ed è, quindi, spettante anche in caso di rinunzia all’eredità (Corte Costituzionale, sentenza n° 286/1987).

Ciò significa che il congiunto, che maturi il diritto alla pensione di reversibilità, acquisisce tale diritto iure proprio e non come emanazione della posizione giuridica del deceduto.

Laddove, dunque, si vanti un diritto nei confronti di un soggetto percettore di pensione e questo venga a mancare, al familiare superstite è riconosciuta la possibilità di rinunciare alleredità (art. 519 c.c.), affinché non venga pignorata la pensione di reversibilità dai creditori della persona deceduta.

Il superstite, infatti, potrà comunque percepire tale pensione, non ereditando, però, a seguito della rinuncia, i debiti del de cuius.

Avv. Emanuele Parlati

(Foto: Free Photos Pixabay)