Viale Bruno Buozzi, 53 - 00197 Roma RM

AI FINI DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO LE SPESE UNIVERSITARIE NON SONO STRAORDINARIE

assegno di mantenimento le spese universitarie

Ai fini della modulazione dell’assegno di mantenimento, le spese universitarie da corrispondere al figlio maggiorenne non autosufficiente non sono da considerarsi straordinarie.

E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12 novembre 2021, n. 34100.

 

assegno di mantenimento le spese universitarie

(Foto Pixabay su Pexels free)

leggi anche: quando spetta l’assegno di divorzio?

Chiariamo, prima di tutto, cosa si intende per “spese straordinarie” ed in che modo esse incidono sull’assegno di mantenimento.

Le spese straordinarie, tipicamente poste a carico dei due coniugi al 50%, esulano da quanto compreso nell’ambito dell’assegno di mantenimento (che invece include le spese ordinarie, che vanno ad integrare l’assegno medesimo).

Secondo l’orientamento della Corte, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall‘ordinario regime di vita dei figli.

Di conseguenza, se le spese straordinarie venissero incluse “in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori“, ciò potrebbe contrastare con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento.

Oltretutto, includere le spese straordinarie nell’assegno potrebbe “recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372).”

Per individuare le spese ordinarie e quelle straordinarie, occorre distinguere tra:

a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento;

b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.  Andranno, pertanto, contemperati “il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379)”.

ai fini della modulazione dell’assegno di mantenimento, le spese universitarie sono straordinarie?

No, secondo la recente valutazione della Suprema Corte.

Infatti, per uno studente universitario tali spese “corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo”.

Alla luce di tale principio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia della Corte di Appello.

Avv. Emanuele Parlati