Quando spetta l’assegno di divorzio e quali criteri deve seguire il Giudice nel calcolarne il diritto e l’ammontare?
Ne fornisce risposta la Suprema Corte di Cassazione con la propria Ordinanza n. 11202 del 11 giugno 2020, confermando i precedenti orientamenti delle Sezioni Unite.
Nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto la domanda di attribuzione di un assegno divorzile, ritenendo che la ex congiuge non avesse fornito prova della propria non indipendenza-autosufficienza economica, svolgendo la stessa, “a nero”, attività di colf ad ore.
Esame, questo, ritenuto incompleto dalla Corte di Cassazione. I Giudici di merito, infatti, avevano valutato solo l’autosufficienza economica della donna, senza considerare la reale funzione dell’assegno.
Tale strumento, infatti, è volto a compensare lo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti, le cui cause risalgono al vissuto della coppia coniugale.
Nel valutare quando spetta l’assegno di divorzio – e in quale misura – va dunque dato giusto rilievo ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare.
L’assegno di divorzio non è più, dunque, solo un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio, o per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa. Diviene, al contrario, uno strumento compensativo con cui si permette al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio.
“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.”
“Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” (così già si esprimevano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018).
In ragione di queste considerazioni, nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, con rinvio alla Corte di Appello.
Avv. Emanuele Parlati
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