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SE L’EX CONIUGE CONVIVE STABILMENTE, CONSERVA IL DIRITTO ALL’ASSEGNO

se l'ex coniuge convive

Anche se l’ex coniuge convive stabilmente con un’altra persona dopo il divorzio, non per questo perde automaticamente il diritto all’assegno divorzile con finalità compensativa.

Lo ha chiarito la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 5 novembre 2021 n. 32198 (QUI il testo integrale).

 

se l'ex coniuge convive

(Foto Vera Arsic su Pexels free)

L’ex moglie si era rivolta alla Corte di Cassazione per riformare la sentenza della Corte di Appello di Venezia. La Corte territoriale, infatti, aveva escluso, in capo all’ex marito, l’obbligo di corrisponderle l’assegno divorzile, avendo costei instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia.

Le Sezioni Unite, dunque, sono state chiamate a stabilire se l’effetto estintivo dell’assegno divorzile, previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, nel caso di nuove nozze del beneficiario, trovi automatica applicazione nella distinta ipotesi della famiglia di fatto.

QUANDO SPETTA L’ASSEGNO DI DIVORZIO?

L’assegno di divorzio – come già affermato con Ordinanza Cass. 11202/2020 – non è solo un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio, o per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa. Diviene, al contrario, uno strumento compensativo con cui si permette al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio.

“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.”

Pertanto, se l’ex coniuge convive stabilmente con un’altra persona, può venir meno la funzione assistenziale dell’assegno, ma non quella compensativa.

In questo senso, “occorre procedere ad un calcolo non proiettato verso il futuro, ovvero correlato alla previsione di vita della persona, ma rivolto al passato, ovvero volto a stimare il contributo prestato in quell’arco di tempo chiuso, circoscritto alla durata della vita matrimoniale.”

Pertanto, le Sezioni Unite hanno espresso i seguenti principi di diritto:

“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonchè sulla quantificazione del suo ammontare […] ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.”

“A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.”

Avv. Emanuele Parlati