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Veicolo non identificato: la mancata denuncia non esclude risarcimento

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Con ordinanza n. 18097/2020, la Corte di Cassazione stabilisce che, in caso di incidente causato da un veicolo non identificato, la mancata denuncia del sinistro non esclude il risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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Nel caso di specie, i giudici di merito avevano rigettato la domanda verso la compagnia designata dal F.G.V.S. sul presupposto che il danneggiato non avesse sporto la denuncia/querela contro ignoti.

Ricordiamo che, a norma dell’art. 283 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005), il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli […] anche nel caso in cui “il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato“.

La Cassazione, al contrario, ha ritenuto errata la sentenza impugnata poiché essa, ritenendo indispensabile la denuncia del danneggiato, “introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito dell’ “impossibilità incolpevole” della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa (Cass.Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n. 27541)“.

Prosegue la Corte: “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del F.G.V.S., di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”.

L’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”. Sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr., tra le altre, Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019).

Anche se il Giucice accerti, in caso di sinistro con veicolo non identificato, la mancata denuncia-querela, egli non potrà comunque prescindere “dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro”.

Avv. Emanuele Parlati

(Foto fsHH su Pixabay free)