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SPESE ELEMENTI ARCHITETTONICI BALCONI

balconi

 

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Foto di David Jakab da Pexels

 

Tribunale Roma, Sez. V Civile, sentenza 25/05/2021, n. 9074

In tema di Condominio, la facciata, quale parte presuntivamente comune dell’edificio, è destinata al servizio di tutti i condomini.

Per detto motivo, le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

Anche le spese per gli elementi architettonici decorativi dei balconi, quando si identificano con la struttura della facciata, vanno ripartite a carico della collettività condominiale, suddivise tra tutti i condomini in maniera proporzionale alle singole quote di proprietà.

Lo stesso vale anche per i frontalini, che costituiscono elemento imprescindibile della facciata poiché assicurano l’estetica dello stabile allo stesso modo del muro perimetrale dell’edificio con cui si integrano in un rapporto armonico.

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Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto legittima la delibera di ripartizione delle spese di rifacimento dei balconi, essendo questi non inseriti come entità autonome, casuali, avulse dal contesto architettonico della facciata, ma costituenti elementi che vi conferiscono movimento e vivacità, ovvero parti integranti del prospetto, perfettamente visibili dalla strada pubblica e sicuramente incidenti, sotto il profilo estetico e nel conferire al fabbricato la sua peculiare fisionomia.

Si segnala, in tal senso anche la sentenza n. 806 del 25.05.2021 della Sez. I Civile della Corte d’Appello de L’Aquila. 

Avv. Luca Palmerini