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Danni causati da autoveicoli immatricolati all’estero: che fare?

autoveicoli immatricolati all’estero

 

Sul territorio italiano, ormai, ci si imbatte sempre più frequentemente in autoveicoli immatricolati all’estero (in stati membri dell’Unione Europea, ma anche in paesi ad essa estranei), assicurati per la responsabilità civile da istituti assicuratori estranei all’ordinamento italiano.

Quali tutele vengono riconosciute, a livello legale, a coloro che si trovassero coinvolti in un sinistro stradale la cui responsabilità ricadesse sul conducente del veicolo “straniero”?

Viene in soccorso, a tal fine, il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209 del 7.09.2005), al cui art. 126 si individuano le competenze dell’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), soggetto istituzionalmente chiamato a perfezionare gli accordi con le compagnie assicuratrici straniere. Soprattutto, è l’U.C.I. ad assumersi, nelle ipotesi di cui sopra, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.

Più precisamente, a norma dell’art. 125 C.d.A., “per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro” (dell’UE) “diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi”.

Per quel che riguarda, invece, i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo, l’obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione “frontiera”, come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano”.

E’ dunque all’U.C.I. che le richieste di risarcimento del danno andranno trasmesse dall’eventuale danneggiato e sarà sempre l’U.C.I. a fungere da “raccordo” con l’impresa assicuratrice estera, in base agli accordi di cui all’art. 125 C.d.A..

Con due peculiarità: innanzitutto, inevitabilmente, sarà esclusa la disciplina del c.d. indennizzo diretto di cui agli artt. 143 e segg. C.d.A.. Tale normativa si basa su accordi convenzionali intercorrenti tra la maggior parte (anche se non tutte!) le compagnie assicuratrici italiane e, di conseguenza, non riguarda gli istituti esteri. Pertanto, in caso di sinistro con responsabilità a carico degli autoveicoli immatricolati all’estero, non sarà possibile richiedere il ristoro dei danni alla propria assicurazione.

In secondo luogo, è bene ricordare che i termini per procedere nei confronti dell’U.C.I. – nella qualità di domiciliatario – tanto nella fase stragiudiziale quanto per la promozione per l’azione di risarcimento, sono tutti raddoppiati.

Avv. Emanuele Parlati

(Foto Valter Cirillo su Pixabay)