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Sanzioni: nulla la notifica effettuata con poste private

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 1303 del 28 gennaio 2021 (testo integrale in calce a questo articolo), è tornato a esprimersi in tema di nullità della notifica effettuata mediante Poste Private degli atti giudiziari o delle sanzioni amministrative.

Notifica effettuata con poste private

(Foto di Anjali Mehta su Unsplash free)

Nel caso di specie, il Comune sanzionante aveva richiesto la notifica del relativo verbale nel 2015, affidandolo ad un servizio di Posta privata.

Il Giudice di Pace ha tuttavia accolto le difese del nostro Studio in merito alla nullità di tale notifica, ribadendo così l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – cfr. Sentenza n. 299/2020.

È nulla“, sottolinea infatti la Suprema Corte, “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017“.

Ed ancora: “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo […], non rileva ai fini della tempestività del ricorso“.

Affinché la notifica effettuata con Poste Private possa dirsi valida, dunque, è indispensabile la “certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore”. Il che non è possibile in caso di “assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo“.

la soluzione del giudice di pace:

Nel caso di specie, peraltro, la difesa aveva dimostrato che il servizio di posta privata in questione aveva conseguito la propria licenza speciale solo nel 2019.

L’amministrazione di Roma Capitale, dunque, non ha fornito la prova della correttezza del procedimento con il verbale assunto erroneamente come notificato“.

Di conseguenza, statuisce il giudice di merito, “manca il necessario titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., che giustifica l’iscrizione al ruolo da parte dell’ente impositore.”

Avv. Emanuele Parlati

(qui di seguito, la sentenza integrale)