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Rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del prestito

estinzione anticipata del prestito

L’Arbitro Bancario Finanziario (l’organismo di mediazione stragiudiziale sostenuto dalla Banca d’Italia per le controversie in ambito finanziario), con decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, ha ritenuto che, in caso di estinzione anticipata di un prestito successiva al maggio 2010, il consumatore ha diritto al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.

Tale pronuncia dell’ABF non fa che allinearsi alla sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, e al conseguente pronunciamento della Banca d’Italia.

Con la suddetta, importantissima decisione, il Collegio di Coordinamento ABF ha infatti enunciato il seguente principio di diritto:

A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Si tratta, in effetti, di una pronuncia che segna un importante punto a favore dei clienti delle banche.

Tutti i consumatori che hanno estinto anticipatamente i prestiti al consumo, hanno infatti diritto ad ottenere una riduzione di tutti i costi, in particolare delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, di regola anticipate al momento dell’erogazione del finanziamento, in proporzione alla durata residua del prestito. Si tratta di importi rilevanti che, per i prestiti garantiti dalla cessione del quinto, estinti all’inizio del rapporto, possono arrivare a qualche migliaio di euro per ciascuna estinzione.

Avv. Emanuele Parlati

(Foto: Raten Kauf su Pixabay)