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RIFACIMENTO BALCONI: CHI PAGA?

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Chi paga il rifacimento dei balconi?

Secondo la Corte d’Appello di L’Aquila, è del tutto legittima la delibera assembleare che ripartisce tra tutti i condomini in basi ai rispettivi millesimi di proprietà, la spesa per il trattamento dei ferri di armatura dei balconi aggettanti di proprietà esclusiva che presentino nella facciata esterna elementi decorativi o cromatici.

Dette lavorazioni, infatti, sono da considerarsi propedeutiche al rifacimento dei frontalini e, pertanto, volte alla conservazione del bene comune costituito dal decoro estetico del fabbricato.

Questo è, sostanzialmente, il principio stabilito dalla recente sentenza n. 806 emessa in data 25.05.2021 dalla Corte d’Appello abruzzese.

MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO NELLA COMUNIONE

In riferimento ai criteri di ripartizione delle spese, il la Corte d’Appello di L’Aquila  ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in particolare con la sentenza n. 7603 del 30.08.1994 secondo cui, qualora i  balconi presentino nella facciata esterna elementi decorativi o cromatici che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, in caso di lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata stessa, è legittimo includere nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei balconi, perché il decoro estetico dell’edificio condominiale è un bene comune, della cui tutela è competente l’assemblea dei soci (Corte di Cass. sentenza 30.08.1994, n. 7603; Corte di Cass. 24.02.2020, n. 4909).

Nel caso di specie, l’attribuzione del costo dei lavori ai condomini in base ai millesimi di proprietà, ha riguardato la facciata esterna dei balconi attraverso il rifacimento delle parti costituenti il decoro estetico della stessa e non la struttura dei singoli balconi da considerarsi, invece, secondo il principio sopra indicato, attinente alla proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Ricordiamo che già in passato, la Corte di Cassazione, in relazione alla delibera assembleare concernente il rifacimento dei balconi con riguardo non soltanto a frontalini e sotto-balconi, ma anche alla pavimentazione degli stessi, si era espressa ritenendo la piena validità della deliberazione assembleare disponente il rifacimento degli eventuali elementi decorativi o cromatici che si armonizzano, come nel caso in esame, con il prospetto del fabbricato.

La Suprema  aveva, al contrario, ritenuta la nullità della deliberazione che disponga in ordine al rifacimento della pavimentazione o della soletta dei balconi, poiché tali opere riguardano indubbiamente le proprietà esclusive e quindi rimangono a carico dei titolari degli appartamenti (vedasi Corte di Cassazione 15.03.2017, n. 6652).

Sulla base dei richiamati principi di diritto, la Corte d’Appello di L’Aquila ha sostenuto che anche gli interventi di spicconatura del sottostante intonaco ammalorato ed il trattamento dei ferri di armatura, devono ritenersi attinenti alla facciata dell’edificio poiché, sono stati propedeutici al rifacimento dei frontalini e rivolti ad eliminare i distacchi dei frontalini stessi, nonché ad evitare successivi ed ulteriori distacchi.

Sulla base di tutte le illustrate ragioni, la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dal condomino appellante, confermando  integralmente la sentenza di primo grado.

Avv. Luca Palmerini