Viale Bruno Buozzi, 53 - 00197 Roma RM

Responsabilità medica per il decorso post operatorio

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di responsabilità medica per il decorso post operatorio.

Nel caso di specie, i chirurghi, praticata un’incisione addominale, provocavano una lesione della vescica. In seguito, omettendo di verificare il buon esito dell’operazione, nonchè di monitorare le condizioni cliniche del paziente, ne determitiavano un fatale shock settico.

 

Responsabilità medica per il decorso post operatorio

(foto di Piron Guillame su Unsplash free)

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32871 del 25.11.2020 (QUI il testo integrale), ascrive al medico l’onere di considerare i segnali d’allarme di una complicazione post chirurgica, non limitando il proprio dovere di garanzia all’interno della sala operatoria.

Nello specifico, non sussistevano ragionevoli dubbi sulla causa della morte del paziente in ragione di una lesione vescicale. Era poi comprovato che, se fosse la lesione stata riparata e immediatamente, l’urina non si sarebbe spansa ed il paziente sicuramente non sarebbe deceduto.

Nella specie”, peraltro, “era pienamente esigibile il comportamento alternativo corretto vertendosi in tema di conoscenze tecniche, ben più basilari rispetto alle c.d. linee guida, che l’imputato – medico chirurgo capo equipe – non poteva ignorare“.

All’instaurazione della relazione terapeutica, infatti, consegue la posizione di garanzia del medico nei confronti del paziente; da essa deriva poi l’obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita.

Tale garanzia va intesa da un lato quale protezione, che impone di preservare il bene protetto dai possibili rischi lesivi; dall’altro, quale controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo.

Nell’attività chirurgica d’équipe, con il compimento di un’operazione chirurgica, è tutta l’équipe medica ad assumere, nei confronti del paziente, una vera e propria posizione di garanzia. Da ciò discende l’obbligo di ogni sanitario al rispetto delle regole di prudenza e diligenza.

La Cassazione, dunque, estende e conferma tale responsabilità medica per il decorso post operatorio non limitandola alla sola fase dell’intervento,.

Il fatto che l’anestesista non avesse segnalato in corso di intervento l’anuria del paziente non si correla alle regole di prudenza e diligenza […] e comunque non escludono la negligenza dell’imputato nel post-operatorio attesa la sintomatologia evidente“. “Il capo dell’èquipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio“.

Avv. Emanuele Parlati