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RESPONSABILITA’ MEDICA E COLPA LIEVE

responsabilita' medica e colpa lieve

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4905/2022, ha puntualizzato alcuni importanti presupposti in materia di responsabilita’ medica e colpa lieve.

Gli Ermellini, infatti, hanno chiarito che ” la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile.

Bisogna premettere, a tale proposito, la nota regola della Corte di Cassazione in tema di responsabilita’ medica e colpa lieve: la “colpa lieve”  vale ad escludere responsabilità quando l’intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia. Nei diversi casi di negligenza o imprudenza, infatti, anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità.

responsabilita' medica e colpa lieve

(Foto Anna Shvets su Pexels)

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Nel caso in esame, ad una bambina di circa due mesi era stata diagnosticata una displasia congenita dell’anca bilaterale.

Per curarla, il medico che aveva proceduto alla diagnosi precoce della malattia ha utilizzato dei dapprima dei trattamenti non invasivi (mutandina rigida e divaricatore), rivelatisi poi inadatti. In seguito, ha ritenuto necessario un invervento chiururgico per ridurre la displasia e ripristinare il normale rapporto tra testa femorale e acetabolo.

L’intervento è stato dunque eseguito da un altro sanitario, ma senza risultati positivi, anzi, con un aggravamento della displasia iniziale.

Solo dopo il cambiamento del trattamento sanitario, presso altre strutture, con la liberazione delle anche dalla gessatura permanente e quattro interventi chirurgici, la bambina, all’età ormai di tre anni, ha potuto cominciare a camminare.

La domanda di risarcimento, dunque, riguardava l’invalidità temporanea, nonché dei postumi permanenti quantificabili nella misura del 20%.

Vincitrice in primo grado, la famiglia si era vista tuttavia rigettare le proprie richieste in sede di appello.

la sentenza n. 4905/2022

Secondo la Corte di Cassazione, la conclusione del giudice di appello è dipesa da un’erronea interpretazione della CTU e da una erronea interpretazione delle regole sull’onere della prova.

Si è infatti affermata la colpa lieve del sanitario “pur dopo avere preso atto che una diagnosi precoce era stata fatta e che in caso di diagnosi precoce, il problema si dimostra risolto nel 96% dei casi; e già questo avrebbe dovuto comportare la conclusione che, il mancato risultato non è dovuto a colpa lieve, bensì grave.”

Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto di particolare gravità la condizione della bimba, sul presupposto che v’è stato bisogno, in seguito di numerosi interventi per giungere ad una parziale guarigione.

Tuttavia, il persistere della malattia è derivato da “una manovra medica indubbiamente erronea, difforme da come imposto dalle regole della medicina“. “Che sia lieve o grave quella difformità di condotta rispetto a quella imposta è questione che richiede un ulteriore criterio, diverso dal mero insuccesso in sé.”

Ha dunque errato la Corte d’Appello nel ricavare la lievità della colpa dalla gravità della patologia: “in realtà la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E’ la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L’accertamento della gravità della colpa, dunque, avrebbe dovuto svolgersi dunque con riferimento alla difficoltà dell’intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia.”

A riprova di tutto ciò, nonostante il quadro clinico indubbiamente grave, gli atti di causa dimostravano che la diagnosi precoce forniva il 96% di possibilità di successo nella guarigione. E’ il non averlo raggiunto, nonostante tutto, a delineare la “non lievità” della colpa e dunque la responsabilità del sanitario. E ciò a prescindere da quanto grave sia la malattia.

Avv. Emanuele Parlati