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RESPONSABILE IL COMUNE PER DANNI DA ROTTURA DI CONDOTTE FOGNARIE

Rottura di condotte fognarie

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 2786 del 10 marzo 2022, all’esito di un giudizio introdotto dallo Studio Palmerini Parlati & Partners, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente territoriale di Roma Capitale per i danni da inagibilità provocati dalla rottura di condotte fognarie, in particolare relative alla raccolta e smaltimento di acque meteoriche di superficie.

 

Rottura di condotte fognarie

(foto Hans20749 su Pixabay)

Il ricorrente lamentava danni dovuti alla perdurante inagibilità del proprio immobile, a causa di ripetuti allagamenti già a partire dall’anni 2013.

Gli eventi alluvionali, come già accertato in sede civile, erano dipesi dalla rottura di una conduttura di raccolta delle acque di superficie della zona in cui l’immobile si trova.

La condotta in oggetto aveva origine presumibilmente abusiva (almeno in parte) e risaliva agli anni ’70 del secolo scorso. Realizzata in sostituzione di un fosso naturale, al fine di realizzarvi dei fabbricati nelle adiacenze, essa aveva una sezione ormai non più adeguata alla crescente urbanizzazione dell’area. Ciò ne comportava la continua rottura, con ingente fuoriuscita di liquidi che danneggiava costantemente l’immobile del ricorrente.

Proprio in ragione dell’origine abusiva della conduttura, l’amministrazione di Roma Capitale aveva sempre denegato ogni proprio addebito.

Il ricorrente osservava tuttavia che il Comune non si era curato, negli anni, di integrare la progettazione urbanistica dell’area. In tal senso, erano state rilasciate numerose concessioni edilizie, facendo “affidamento” sulla presenza della sola condotta di cui sopra al fine di procedere alla raccolta delle acque reflue.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso da noi proposto.

(Leggi anche: INTERRUZIONE DELLA LINEA TELEFONICA: E’ DANNO NON PATRIMONIALE? )

l’amministrazione comunale deve provvedere all’adeguamento del sistema di smaltimento di acque reflue al crescente sviluppo edilizio della zona

Il T.A.R. ha accertato che il Comune ha omesso di curarsi del necessario adeguamento delle opere di urbanizzazione  per la gestione delle acque meteoriche a servizio dell’area, “sia in sede di rilascio delle autorizzazioni alle nuove costruzioni dell’area […] sia in sede di urbanizzazione dell’area medesima.”

La realizzazione delle opere di urbanizzazione rappresenta, infatti, un onere in capo all’amministrazione comunale, la quale, concedendo le autorizzazioni allo sviluppo urbanistico ed edilizio di una determinata zona, ne progetta i relativi e conseguenti interventi, garantendone il regolare utilizzo.

Analogamente, anche il rilascio di una concessione in sanatoria a seguito di condono edilizio impone all’amministrazione di predisporre dei piani di recupero urbanistico.

In sostanza, ove si determini “un aumento del carico urbanistico”, ne consegue la necessità da parte del Comune “…di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione e/o di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.”

La rottura di condotte fognarie collegate in via stabile all’impianto idrico pubblico, dunque, comporta una responsabilità (anche ex art. 2051 c.c.) dell’amministrazione competente per i danni provocati ai terzi. (cfr., es., Cassazione Civile n. 19962/2013, e n. 6665/2009)

Inoltre, “l’amministrazione comunale – anche laddove (come riferito dall’Avvocatura) non avesse mai preso in carico l’impianto di gestione delle acque meteoriche – era, comunque, tenuta, nell’esercizio delle funzioni pubblicistiche di governo del territorio comunale a costei spettanti, a valersi dei relativi poteri di pianificazione e realizzazione, recupero urbanistico e sanatoria dei relativi abusi, controllo e manutenzione delle condutture“.

Avv. Emanuele Parlati