
La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 9588 del 24 marzo 2022, si è espressa positivamente in merito all’operatività della garanzia per vizi dell’auto usata.
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Nel caso di specie, il Giudice di appello aveva rigettato una domanda contro il concessionario per vizi relativa ad un’autovettura di pregio (Porsche 911), ma immatricolata 17 anni prima.
Secondo la Corte di merito, la vetustà del veicolo era tale da escludere a priori ogni forma di garanzia. Ciò, almeno, salvo contrario accordo tra le parti. Anche il prezzo di acquisto “molto conveniente”, inoltre, avrebbe contribuito a rendere inoperativa la garanzia.
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la sentenza 9588 del 24 marzo 2022
La Corte di Cassazione ha ribaltato l’impostazione del giudice di appello, riconoscendo l’operatività della suddetta garanzia per vizi dell’auto usata. In particolare, gli Ermellini hanno posto l’accento sulla disciplina degli articoli 1490 e 1494 del Codice Civile.
Tali norme, infatti, prevedono che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non idonea all’uso di destinazione o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore. In caso contrario, il venditore è tenuto al risarcimento del danno.
Concetto rafforzato, in ambito consumeristico, dall’art. 129 del Codice del Consumo, secondo cui il venditore deve fornire al consumatore beni che siano, in primo luogo, conformi al contratto di vendita.
Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 128 del Codice del Consumo, chiarisce che “le disposizioni […] si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa“.
La clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione ad opera del compratore della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima “limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede;sicchè, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto”.
Avv. Emanuele Parlati