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Non vessatoria la clausola risolutiva espressa della polizza assicurativa

Non vessatoria la clausola risolutiva espressa della polizza

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17912 del 27.08.2020, ha confermato la sentenza di merito del Tribunale di Vibo Valentia, ritenendo non vessatoria la clausola risolutiva espressa contenuta in una polizza assicurativa, in forza della quale, in caso di mancato pagamento di una sola rata di premio, il contratto di assicurazione si sarebbe risolto di diritto, con facoltà della compagnia assicuratrice di trattenere i premi corrisposti.

Nel caso di specie, l’assicurata, che si era limitata al pagamento della sola prima rata di premio, lamentava il diritto al riscatto della polizza.

Rammentiamo, sinteticamente, cosa si intende per “clausola vessatoria” secondo la definizione di cui all’art. 1341 c.c.: “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziari“.

Secondo la giurisprudenza della Corte, tuttavia, la clausola risolutiva espressa attribuisce all’istituto il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Detta clausola, dunque, “non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (cfr. ex plurimis Sez. 3, Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018, Rv. 649554 – 01)“.

Non solo: va ritenuta non vessatoria la clausola risolutiva espressa in esame, trattandosi di una condizione contrattuale meramente ripetitiva di disposizioni di legge (cfr. l’art. 1469-ter c.c., comma 3, applicabile ratione temporis). Infatti, a norma dell’art. 1924 c.c., “se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Avv. Emanuele Parlati

(Foto di Scott Graham su Unsplash)