La cessione del credito è un istituto giuridico previsto dal Codice Civile all’art. 1260, ove è stabilito che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Si tratta di una pratica estremamente diffusa, sebbene non molto chiara ai non “addetti ai lavori”. Essa infatti incide spesso in vicende di carattere quotidiano, talvolta senza che gli interessati ne colgano davvero le effettive implicazioni. Per tale ragione, è opportuno fornire qualche dettaglio sull’istituto e suggerire alcune accortezze che possono evitare alle parti spiacevoli conseguenze.
Un esempio molto frequente di cessione del credito si verifica in ambito bancario. Mediante degli atti di cessione, normalmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale (e che, per questo motivo, non necessitano neppure di essere comunicati ex art. 1264 c.c. al debitore ceduto), gli istituti bancari possono cedere, per lo più a società facenti capo al proprio gruppo di imprese, i crediti derivanti da numerose tipologie di contratti finanziari. Un esempio su tutti: i crediti discendenti da contratti di mutuo fondiario.
Ebbene, in tali occasioni si corre il rischio di ottemperare al proprio debito – o, altresì, di opporsi ad esso con delle eccezioni di fatto e/o di diritto – rivolgendosi all’istituto bancario che ha ceduto il credito originario (il c.d. cedente), laddove al contrario si dovrebbe provvedere all’adempimento, o dovrebbero muoversi le relative eccezioni, nei confronti dell’istituto cessionario.
Il rischio, in un caso simile, è quello che, pur avendo effettuato il pagamento al cedente del credito, il debitore resti obbligato nei confronti del cessionario. Sempre a norma dell’art. 1264 c.c., infatti, “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione”.
Altra ipotesi molto comune di cessione del credito si verifica relativamente ai crediti da risarcimento del danno extracontrattuale in conseguenza di incidenti stradali. Sono molte le autocarrozzerie o autofficine che si occupano, in luogo del proprio cliente danneggiato, di gestire la pratica risarcitoria nei confronti del responsabile civile e dell’istituto assicuratore obbligato.
Lo schema giuridico è il seguente: il danneggiato, che vanta un credito risarcitorio per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., cede tale credito al riparatore cessionario, a compensazione del costo delle riparazioni. Sarà poi il riparatore a richiedere e, in seguito, ad incassare il risarcimento, in luogo del cedente.
Il danneggiato, in tal modo, ottiene il beneficio di non dover attendere il risarcimento del danno per poter procedere alla riparazione dell’autoveicolo; il riparatore, a sua volta, beneficia di un maggior appeal commerciale, di fatto sgravando il proprio cliente da una annosa e impegnativa attività.
Attenzione, però! La tipologia di contratti appena citati, infatti, solitamente non libera completamente il danneggiato (cedente) nel caso di mancato risarcimento da parte del debitore (assicurazione). Le scritture private di cessione stipulati con i riparatori, in realtà, quasi mai sono contratti “pro soluto” (letteralmente, “come se il credito fosse stato soddisfatto”), nel qual caso il riparatore rinuncerebbe a qualsiasi diritto nei confronti del cedente del tutto svincolato dal rapporto.
Al contrario, le autocarrozzerie normalmente predispongono, con i propri clienti, contratti “pro solvendo”. in estrema sintesi, ciò significa che nel caso in cui il riparatore cessionario non riuscisse a soddisfare direttamente il credito (o vi riuscisse solo parzialmente), conserva il diritto di richiedere al danneggiato cedente il pagamento della propria prestazione.
È dunque opportuno che chi sottoscrive un contratto di cessione del credito con un riparatore, presti la debita attenzione a tale aspetto e, soprattutto, che non si disinteressi totalmente della questione – pensando erroneamente che non lo riguardi più. Un atteggiamento superficiale, in questo senso, potrebbe riservare amare sorprese in un secondo momento.
Avv. Emanuele Parlati