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INDENNIZZO PER DANNO BIOLOGICO DA VACCINO COVID-19: ESTESO ANCHE A VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE

DANNO BIOLOGICO DA VACCINO COVID-19

Un’importante novità in tema di indennizzo del danno biologico da vaccino Covid-19 è stata introdotta con il recentissimo Decreto Sostegni Ter” (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022).

Esaminiamo nel dettaglio la normativa vigente in materia e l’impatto innovativo della nuova disposizione.

 

DANNO BIOLOGICO DA VACCINO COVID 19

(Foto di Maksim Goncharenok su Pexels free)

Occorre chiarire, innanzitutto, la distinzione tra risarcimento del danno e diritto all’indennizzo.

La tutela risarcitoria, infatti, presuppone l’esistenza di un fatto illecito e di un danno ingiusto. In altre parole, nell’ambito in esame, si dà luogo a risarcimento laddove si accerti un responsabile di un’azione colposa.

Il diritto all’indennizzo, invece, non richiede la prova di un illecito. Pertanto, pur senza errori del personale medico, sia in fase di anamnesi che di somministrazione, basta accertare che la menomazione irreversibile sia stata direttamente e certamente causata dalla vaccinazione, per riconoscere un indennizzo.

In tal caso, infatti, “l’inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull’intera collettività”, beneficiaria del trattamento vaccinale del singolo, implica la contropartita di una tutela indennitaria del danneggiato per gli effetti avversi che siano certamente riconducibili al vaccino.

L’indennizzo ha natura equitativa e riconosce ai danneggiati una protezione certa e predefinita per legge (così C. Cost. n. 268/2017).

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma di riferimento per l’indennizzo dei danni conseguenti alla vaccinazione è la Legge n. 210/1992.

L’art. 1 di tale legge prevede che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita’ sanitaria italiana, lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Come è evidente, l’obbligatorietà della vaccinazione costituisce, in via generale, il fondamento della tutela indennitaria in questione.

In tale quadro normativo, il danno biologico da vaccino Covid-19 sarebbe dunque indennizzabile solo nelle ipotesi in cui esso riguardi soggetti appartenenti alle categorie per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria. Rimarrebbero, tuttavia, privi di tutela tutti gli altri soggetti che, sulla spinta della fortissima raccomandazione istituzionale atta a fronteggiare la perdurante pandemia, si sono sottoposti a vaccinazione pur non essendovi obbligati.

Peraltro, in caso di richiesta di indennizzo per i danni derivanti da una nuova vaccinazione solamente raccomandata, il Giudice non potrebbe automaticamente estendere l’ambito applicativo della L. 210/1992 al nuovo vaccino. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, andrebbe di volta in volta invocata una pronuncia di incostituzionalità della medesima legge alla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 268/2017).

il decreto sostegni ter

L’art. 20 del D.L. 4 del 27 gennaio 2022 (di cui andrà poi verificata la conversione in legge) ha inteso colmare questa lacuna nella tutela della popolazione soggetta al vaccino anti Covid-19, indipendentemente dall’obbligatorietà di quest’ultimo.

Il decreto infatti inserisce, all’art.1 della Legge 210/1992, il comma 1-bis, in forza del quale “l’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorita’ sanitaria italiana.

Avv. Emanuele Parlati