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Imposta su casa coniugale trasferita con separazione: è dovuta?

Imposta su casa coniugale

Non è dovuto il pagamento dell’imposta sulla casa coniugale nel caso in cui il trasferimento derivi dalle condizioni della separazione consensuale dei coniugi. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4144 del 17 febbraio 2021.

 

Imposta su casa coniugale

(Foto di Juliàn Gentilezza su Unsplash Free)

 

Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte, è”esente dall’imposta di registro il trasferimento della casa all’ex coniuge, attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, in sede di regolamento di rapporti patrimoniali tra coniugi.”

(QUI il testo integrale)

IL CASO

Nello specifico, la Commissione Tributaria Regionale di Bari aveva considerato legittimo il diniego dell’istanza di rimborso dell’imposta di registro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il bene trasferito al coniuge era stato, in origine, acquistato dalla sola moglie al di fuori della comunione matrimoniale.
Il Giudice Tributario aveva dunque affermato l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 19 L. n. 74/1987, in quanto l’imposta sulla casa coniugale era stata pagata su un atto traslativo riguardante un bene di esclusiva proprietà della moglie separata.

LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO.

“L’atto dedotto in giudizio”,  ha riguardato un trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale“. Inoltre, il trasferimento “è avvenuto direttamente da un coniuge all’altro, a nulla rilevando che la proprietà originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due.”

Pertanto,”deve ad esso applicarsi l’art. 19 l. 87/1974, secondo cui: tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio […], sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

“L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005). La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.”

Avv. Emanuele Parlati