
Non è dovuto il pagamento dell’imposta sulla casa coniugale nel caso in cui il trasferimento derivi dalle condizioni della separazione consensuale dei coniugi. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4144 del 17 febbraio 2021.
(Foto di Juliàn Gentilezza su Unsplash Free)
Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte, è”esente dall’imposta di registro il trasferimento della casa all’ex coniuge, attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, in sede di regolamento di rapporti patrimoniali tra coniugi.”
(QUI il testo integrale)
IL CASO
LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO.
Pertanto,”deve ad esso applicarsi l’art. 19 l. 87/1974, secondo cui: tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio […], sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
“L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005). La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.”
Avv. Emanuele Parlati