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FIDEIUSSIONI OMNIBUS E NULLITA’ DELLE CLAUSOLE

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Foto di Tima Miroshnichenko da Pexels

 

In materia di fideiussioni omnibus, è risaputo nei rapporti con i propri clienti, gli istituti di credito, potrebbero utilizzare degli schemi negoziali predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (c.d. ABI).

Nel 2005, la Banca d’Italia ha dichiarato contrarie alla disciplina dell’AUTORITA’ DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, ben n. 3 clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. “fideiussione omnibus”).

E’ importante, quindi, comprendere la sorte di quei contratti di fideiussione stipulati tra Banca e Cliente, qualora siano riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI, dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust.

A rispondere al suddetto interrogativo, sono intervenute le Sez. Unite della Corte di cassazione con la sentenza 30.12.2021, n. 41994.

Secondo la Suprema Corte, in detti casi  trova applicazione il rimedio della nullità parziale. 

 

LA CESSIONE DEL CREDITO: RISVOLTI PRATICI

 

L’iter logico-giuridico seguito dai Giudici di legittimità è il seguente:

A) qualora nel contratto di fideiussione siano riprodotte le 3 clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, opera il c.d. principio di conservazione degli atti negoziali. Logica conseguenza di tale ragionamento è che il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte;

B) al contrario, è da considerasi nullo l’intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità.

 

Avv. Luca Palmerini

 

In allegato: versione integrale Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza 41994/2021