Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 26 aprile 2020, sono state tracciate le nuove regole atte al contrasto della pandemia di coronavirus Covid-19, che saranno in vigore sull’intero territorio nazionale tra il 4 e il 17 maggio. Approfondiremo qui la novità più rilevante durante la cosiddetta Fase 2: gli spostamenti sul territorio, aspetto che sin dalle prime ore si è confermato il più sentito dalla popolazione e in ordine al quale non sono mancati alcuni immediati dubbi interpretativi.
Schematicamente, quali sono, nella Fase 2, gli spostamenti non consentiti secondo il nuovo D.P.C.M.?
In primo luogo, è fatto divieto di spostarsi ai soggetti sintomatici, con infezioni respiratorie e febbre sopra i 37,5°,nonché ai soggetti a quarantena o risultati positivi al virus.
Non è permesso spostarsi o trasferirsi al di fuori della propria regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio. Trasferte e viaggi di lavoro, anche se già pianificati o organizzati, sono sospesi.
Restano non consentiti gli assembramenti di qualsiasi tipo in luoghi pubblici o privati, che gli enti locali potranno valutare di chiudere laddove non possa venir garantito il rispetto di tale divieto. Le aree di gioco per bambini restano chiuse mentre parchi e giardini saranno accessibili ma assoggettabili a contingentamento degli ingressi (oppure, se ciò non fosse possibile, a possibile chiusura da parte dei sindaci) per garantire il rispetto della prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Non sono ammesse attività ludiche o ricreative all’aperto, mentre sarè ammessa l’attività motoria e sportiva individuale, quest’ultima anche non in prossimità della propria abitazione e mantenendo una distanza interpresonale non inferiore ai due metri.
Più in generale, all’interno della regione in cui ci si trova, non saranno permessi, nel corso della Fase 2, gli spostamenti che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute; si considerano inoltre necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Sul termine “congiunti” si è aperto, sin dalle prime ore, un aspro dibattito interpretativo in merito a quali soggetti siano da ritenersi compresi all’interno di tale categoria (se solo parenti e affini o altre figure). Un chiarimento ufficioso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella giornata del 27 aprile 2020, ha anticipato che tra i congiunti, oltre a coniugi, parenti o affini e contrattori di unioni civili, vanno inclusi anche fidanzati e/o “affetti stabili”. Si tratta di un aspetto certamente critico del provvedimento, in merito al quale si attendono tuttora delle puntualizzazioni nelle F.A.Q. riportate sulla pagina online della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Resta, sebbene non sia qui espressamente menzionato, il divieto, previsto in un precedente D.P.C.M., di trasferirsi presso le proprie “seconde case”, anche all’interno della regione di appartenenza.
Sono inoltre sospesi, tra gli altri:
gli eventi e le competizioni sportive;
manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico;
servizi educativi di ogni ordine e grado e servizi di apertura di musei ed altri luoghi della cultura;
attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
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Quali prescrizioni si dovranno seguire, nel corso degli spostamenti consentiti?
Come detto, resta basilare evitare contatti fisici e rispettare il distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro (o due metri, nel corso di attività sportiva e/o motoria). I dispositivi di protezione respiratoria (mascherine) sono obbligatori solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Resta, inoltre, l’obbligo dell’autocertificazione, mediante compilazione del nuovo modulo che sarà presto disponibile.
Per concludere, è bene rammentare che, relativamente a specifiche aree del territorio, si continuano ad applicare le misure di contenimento piu’ restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute: è opportuno, dunque, accertare la sussistenza di vincoli più stringenti a livello locale.
Avv. Emanuele Parlati