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CURA ITALIA: CONGELATI RC AUTO E PIGNORAMENTI PRIMA CASA

 

CURA ITALIA
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Con il maxiemendamento approvato dal Senato al Decreto Cura Italia, in sede di conversione sono state introdotte sostanziali modifiche al testo originario; modifiche volte ad incentivare le operazioni a distanza per scongiurare il rischio di diffusione del Coronavirus.

Per divenire definitive, tali novità dovranno essere vagliate anche dalla Camera dei Deputati.

Nel caso di spese, dette misure riguardano, rispettivamente

  1. la garanzia assicurativa;
  2. la sospensione contratti RC auto;
  3. la sospensione Pignoramenti prima casa.

a)

Iniziando dal primo punto, risulta del tutto evidente che una importante novità inserita nel c.d. Decreto Cura Italia è, senza dubbio, la proroga di ben un mese delle Rc.

La finestra di validità viene, pertanto, viene raddoppiata.

Com’è noto, la normativa in materia stabilisce un periodo di tolleranza delle assicurazioni auto e moto di 15 giorni. 

Il periodo di tolleranza che le compagnie assicurative devono ora applicare alla scadenza delle polizze auto e moto raddoppiano. 

Di conseguenza, sebbene la polizza assicurativa sia scaduta, resta valida la copertura assicurativa attivata. La finestra di validità, quindi, viene raddoppiata.

L’estensione della proroga della copertura assicurativa è valida esclusivamente fino al prossimo 31 Luglio 2020. A partire dal mese di Agosto 2020, quindi, salvo ulteriori proroghe in successivi decreti, si tornerà ai 15 giorni di prima.

b)

Per quanto concerne la SOSPENSIONE DEI CONTRATTI RC AUTO,  il maxiemendamento ha previsto che su richiesta dell’Assicurato i contratti potranno essere sospesi – e non soltanto prorogati come stabiliva la precedente versione del Decreto legge – fino al 31 Luglio 2020.

La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato.

In forza di detta statuizione, le Compagnie assicuratrici non potranno applicare penali od oneri di qualsiasi tipo in d’atto dell’Assicurato richiedenti.

Naturalmente, durante il periodo di sospensione, il veicolo per cui l’Assicurato abbia domandato la sospensione non potrà in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica, in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione (vedasi art. 2054 c.c.).

c)

Per quanto concerne la SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI PRIMA CASA, se la Camera confermerà il nuovo art. 54 ter del D.L. Cura Italia, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge saranno sospese tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Avv. Luca Palmerini