Viale Bruno Buozzi, 53 - 00197 Roma RM

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: COSE DA SAPERE

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: COSE DA SAPERE

 

Con la Legge n. 6 del 9.01.2004, il legislatore ha introdotto nel codice civile, in particolare gli arti. 404 e seguenti c.c., un nuovo istituto di protezione civilistica per coloro che risultano privi, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Detto istituto, denominato “amministrazione di sostegno”, si è aggiunto agli altri istituti tradizionali, sicuramente molto più rigidi, della  “interdizione” e della “inabilitazione”.

L’amministrazione di sostegno si pone, pertanto, come uno strumento molto più flessibile rispetto agli istituti tradizionali, poiché è in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto indirizzato a sostenere la capacità residuale del soggetto beneficiario, ponendolo al centro degli interessi tutelabili dal nostro ordinamento giuridico.

In definitiva, l’istituto dell’amministrazione di sostegno mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, i soggetti che – per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee – non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

 

PRESUPPOSTI

La normativa individua due requisiti per accedere all’amministrazione di sostegno:

  • la menomazione fisica o psichica del soggetto beneficiario (ad esempio: autismo, ritardo mentale, sindrome di down, demenza senile, malattia di Alzheimer, alcolismo, ludopatia, ictus, malattie degenerative in genere, etc.);
  • l’impossibilità, da parte del predetto, di provvedere ai propri interessi:

Tra i richiamati requisiti deve esserci necessariamente un rapporto di causalità, nel senso che l’impossibilità da parte del soggetto che s’intende tutelare di provvedere ai propri bisogni deve essere causata da una menomazione fisica o psichica del predetto.

 

SOGGETTI CHE POSSONO DEPOSITARE IL RICORSO

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti:

  • beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • coniuge;
  • persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore dell’interdetto;
  • curatore dell’inabilitato;
  • unito civilmente in favore del proprio compagno;
  • Pubblico Ministero;

L’art. 406 co. III c.c., dispone che sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridicoi responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna lapertura del procedimento di amministrazione di sostegno”. I predetti soggetti dovranno proporre il ricorso al Giudice Tutelare oppure dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero mediante apposita segnalazione. In questo caso sarà, poi, la Procura della Repubblica competente a valutare l’eventuale proposizione del ricorso.

Si evidenzia che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno.

Non sono, invece, legittimati attivi, gli assistenti sociali e gli operatori dei servizi sanitari e sociali.

 

GIUDICE COMPETENTE

Il Giudice competente è il Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo dove stabilmente vive il beneficiando.

Qualora la persona interessata sia ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, allora è competente il Giudice del luogo di ricovero.

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione), invece, non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza o al domicilio.

 

CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso deve contenere:

  1. generalità del beneficiario e sua dimora abituale; copia del documento d’identità del beneficiario e del/i ricorrente/i; stato di famiglia, per la prova del vincolo parentale;
  2. ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
  3. nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
  4. descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario;
  5. descrizione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’amministrando con deposito della relativa documentazione (es: estratti c/c e conto titoli, visure immobiliari, visure C.C.I.A. in caso di partecipazioni societarie, ecc.);
  6. indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese e i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
  7. accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare;
  8. delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia documento del delegato.E’ inoltre utile, benché non necessario, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare.

In caso di richiesta di accesso domiciliare, occorre allegare il “certificato d’intrasportabilità”.

 

E’ NECESSARIA LA NOMINA DI UN AVVOCATO PER LA VALIDITA’ DEL PROCEDIMENTO?

La risposta è negativa, in quanto nel procedimento in questione non è necessaria la difesa tecnica.

Il ricorso introduttivo del procedimento di amministrazione di sostegno potrà, quindi, essere presentato direttamente dal ricorrente o dai soggetti sopra elencati, senza il ministero di un difensore.

E’ doveroso precisare che in alcuni casi specifici (ad esempio quando vi sia conflitto tra i parenti del beneficiario oppure quando i compiti assegnati all’amministratore di sostegno richiedano competenze tecniche specifiche, può essere nominata una persona estranea alla famiglia, scelta tra professionisti, quali Avvocati, Notai, etc..

 

QUALI SONO I COSTI DA SOSTENERE?

Il procedimento in questione è esente da contributo unificato.

Occorre acquistare e depositare solamente una marca da bollo da € 27,00 per i diritti forfettizzati di notifica.

 

PROCEDURA

Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario ed agli altri soggetti indicati nel ricorso.

La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.

Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.

Qualora, invece, sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

Una volta nominato, l’amministratore di sostegno deve prestare davanti al Giudice giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

 

SU CHI RICADE LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE?

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”.

L’art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

  • in primo luogo, deve essere valorizzata l’eventuale designazione dell’amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
  • in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso; nell’effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
    • il coniuge che non sia separato legalmente;
    • la persona stabilmente convivente;
    • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
    • il parente entro il quarto grado;
    • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Qualora vi sia stata la designazione da parte del beneficiario, in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.

 

EFFETTI

L’istituto non prevede l’annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici – differenziandosi, così dalla interdizione.

Il beneficiario mantiene la capacità di compiere gli atti per i quali il decreto non richieda la rappresentanza o l’assistenza necessaria dell’amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Il decreto stabilisce la durata dell’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno; lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell’atto di nascita del beneficiario, così come il decreto di chiusura.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.

L’amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

 

RENDICONTO

Ogni anno, l’amministratore di sostegno, a partire dal giorno del giuramento, o con la diversa cadenza stabilita, eventualmente, dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, deve riferire circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e deve rendere il conto della propria gestione economica tramite il cosiddetto “rendiconto”.

Al rendiconto occorre allegare sempre l’estratto conto bancario o postale e i documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, buste paga, ecc).

Avv. Luca Palmerini

(Foto di alexandre saraiva carniato da Pexels)