

Corte di Cassazione, sentenza 27.11-19.02.2021, n. 6577
Con la sentenza in questione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende, il ricorso di un Amministratore condominiale avverso una sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita.
Nel caso di specie, l’Amministratore ricorreva in cassazione affermando di avere utilizzato le somme non per conseguire un ingiusto profitto, ma per effettuare dei pagamenti a favore di altri condomìni dal medesimo amministrati.
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Il ricorrente, inoltre, lamentava che la sentenza di condanna non avesse considerato la sua capacità economica inidonea a sopportare le conseguenze della condanna al risarcimento del danno e la mancata concessione delle attenuanti generiche, con prevalenza all’aggravante contestata.
L’appropriazione indebita
Il giudice di legittimità affermava che integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’Amministratore di più Condomìnii che,
- senza autorizzazione, utilizzi i saldi attivi dei singoli palazzi per affrontare le esigenze di altri Condomìni amministrati,
- sia di colui che prelevi le somme, dai conti correnti condominiali per operare un’indebita compensazione con una somma a credito di importo minore.
In entrambi i casi le condotte violano il vincolo di destinazione impresso al denaro nel momento del suo conferimento dai condòmini.
Ne consegue che integra il reato commesso dall’Amministratore, con la piena consapevolezza della violazione, la sua destinazione delle somme id denaro per fini diversi da quelli per cui le aveva ricevute.
Avv. Luca Palmerini