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AGEVOLAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA: DI NUOVO FRUIBILE IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE

agevolazione per acquisto prima casa

Ho acquistato una prima casa di abitazione, fruendo dell’agevolazione dell’imposta di registro di cui al Testo Unico Imposta di Registro (D.P.R. 131/1986, art. 1 tabella allegata).

In seguito, ho ottenuto la variazione della destinazione d’uso di tale immobile, non più adibito ad abitazione. Successivamente, ho acquistato una seconda abitazione sita nello stesso comune. Posso godere nuovamente dell’agevolazione per acquisto “prima casa”?

agevolazione per acquisto prima casa

(Foto di Philipp Berndt su Unsplash free)

Se ne è occupata la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 22560 del 10.08.2021 (QUI il testo integrale).

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva inviato un avviso di liquidazione registro e sanzioni ad un proprietario che, un mese prima di acquistare il secondo immobile, aveva mutato la destinazione del primo da uso abitazione a uso ufficio. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sanzionabilità della condotta, ritenendo che il cambio di destinazione d’uso fosse strumentale.

la decisione della corte di cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente.

Gli Ermellini, infatti, hanno confermato il principio secondo cui “ai fini della fruizione dell’agevolazione per l’acquisto prima casa“, la normativa vigente “condiziona il beneficio alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è situato l’immobile da acquistare, senza più menzionare anche il requisito dell’idoneità dell’immobile, presente invece nella formulazione precedente della norma”. Pertanto, “non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo solo il parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso“.

La condotta (plausibilmente) elusiva del contribuente, che aveva pocanzi variato la destinazione d’uso del primo bene al solo fine di ottenere l’agevolazione per l’acquisto della nuova, non implica la perdita del beneficio.

La condotta, sostiene la Corte, avrebbe potuto e dovuto al contrario venir sanzionata al momento della concessione del cambio di destinazione d’uso del primo immobile. L’Agenzia, infatti, avrebbe potuto dichiarare la decadenza del beneficio utilizzato per tale immobile. Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la modifica della destinazione d’uso determina la revoca del beneficio (Cass. 19255/2017).

Avv. Emanuele Parlati