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Accertamenti tributari nel Decreto Rilancio

decreto rilancio e accertamenti tributari

Il “Decreto Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020), convertito in Legge dalla L. 77 del 17 luglio 2020, è intervenuto a disciplinare diverse situazioni giuridiche generatesi a causa dell’emergenza Covid-19. Esaminiamo oggi come sono state individuate le proroghe dei termini di decadenza accertamenti tributari nel Decreto Rilancio.

Bisogna, innanzitutto, distinguere le proroghe dei termini di decadenza delle notifiche degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti territoriali.

Quanto ai primi, l’art. 157, comma 1 del Decreto stabilisce che”in deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18″ (ovvero 85 giorni) “scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.

Si verifica, dunque, una “scissione”, tra la data di emissione e la data di notifica dell’atto, con l’insorgere di due distinti termini di decadenza solo per gli anni 2014 e 2015.

Aspetto, questo, destinato a creare problemi di applicazione pratica, nonostante il riferimento del quinto comma del citato art. 157, secondo cui “al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni e’ provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.”

Rammentiamo, comunque, che a norma del D.Lgs. 218 del 18.06.1997 – così come recentemente modificato – per gli avvisi di accertamento emessi dal 01 luglio 2020 l’Ufficio, prima di emettere l’atto impositivo, deve notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dello stesso (art. 5 ter). Inoltre, laddove l’Agenzia delle entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni, rispetto al naturale termine di decadenza,“il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario” (art. 5 bis).

Diversa, invece, è la disciplina destinata alle proroghe agli accertamenti tributari nel Decreto Rilancio per quanto attiene agli atti emessi dagli Enti territoriali.

L’art. 157, comma 7-bis, D.L. n. 34 cit., a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 77/2020 cit., stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.

Di conseguenza, per i tributi comunali opera la sola proroga dei termini di decadenza di soli 85 giorni (come sopra meglio individuati).

Avv. Emanuele Parlati

(Foto di AbsolutVision su Pixabay free)