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ABUSO IN CONDOMINIO

comignolo
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Con sentenza n. 39 del 14.01.2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, ha stabilito che l’abuso che l’Amministrazione comunale ritiene sanabile non può essere oggetto di richiesta di demolizione da parte del condomino che si ritenga danneggiato.

Nel caso di specie, il proprietario di una unità immobiliare sita all'ultimo piano di un residence, aveva realizzato una canna fumaria sul terrazzo a livello di sua proprietà esclusiva.

Detta canna fumaria – che non risultava dai titoli di acquisto dell’unità immobiliare – era alta oltre un metro e sporgeva dalla sagoma dell’edificio.

Il Comune competente (Brescia), rilevava rispettivamente che il comignolo:

a) era stato realizzato in difformità rispetto al regolamento di igiene lombardo;
b) in  assenza di titoli abilitativi.

Per  dette ragioni, sul presupposto che il manufatto in questione fosse di proprietà comune, il Comune di Brescia provvedeva a trasmettere al Condominio, in persona dell’Amministratore in carica, formale comunicazione per il ripristino dello stato dei luoghi.

Nel proprio ricorso, il ricorrente asseriva, altresì, che durante la sua assenza, gli altri proprietari avevano installato sul comignolo abusivo de quo un’ulteriore canna di esalazione in metallo in sopraelevazione.

 

RIFACIMENTO BALCONI: CHI PAGA?

 

Detto ricorrente presentava, pertanto, un esposto a seguito del quale il Comune di Brescia eseguiva un nuovo sopralluogo all’esito del quale emetteva un’ordinanza di adeguamento.

Dal canto suo, l’Amministratore del Condominio rilevava che la canna fumaria non era da ritenersi un bene condominiale, in quanto a servizio unicamente di alcuni appartamenti e non di tutti i relativi condomini.

La situazione venutasi a creare era, pertanto, la seguente: da una parte il ricorrente chiedeva la demolizione del manufatto in questione illegittimamente installato sulla sua proprietà, mentre dall’altra parte il Comune di Brescia ingiungeva al Condominio di regolarizzare il comignolo, ma non di abbatterlo; di conseguenza, contro detta ingiunzione, il condomino ricorrente chiedeva il giudizio del TAR competente.

Secondo il Giudice amministrativo “il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può ricorrere contro l’inerzia dell’organo preposto alla repressione degli abusi, non può però mai sollecitare la volontà dispositiva pubblica”.

Secondo il TAR della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, avendo l’amministrazione intimata ritenuto possibile la sanatoria dell’abuso e non avendone ordinato la demolizione, si dovrà procedere in detta direzione ed ha rigettato il ricorso. 

 

Avv. Luca Palmerini